ALLEGATO “A” ALL’ATTO REP. 25253 RACC. 12968
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “Io tifo MENS SANA SIENA”
ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE
È costituita un’associazione non commerciale denominata ”Io tifo MENS SANA SIENA”. L’Associazione ha sede in Siena, via Montanini numero 28 ed opera principalmente nel territorio della provincia di Siena.
ART. 2 – SCOPO
L’Associazione non ha scopi di lucro, per cui non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale. È apartitica e aconfessionale. È costituita da persone liberamente associate, desiderose di condividere, consolidare e divulgare la propria passione per l’attività della società sportiva che detiene i diritti sportivi di “Mens Sana Baslket 1871” (d’ora innanzi Club). L’Associazione si propone di:
a) sostenere e promuovere l’attività sportiva svolta, a tutti i livelli, dal Club attraverso un tifo organizzato, basato sul principio di lealtà e rispetto nei confronti degli avversari e di tutti gli altri soggetti che contribuiscono e partecipano a vario titolo a detta attività;
b) promuovere ed incentivare la partecipazione dei giovani all’attività sportiva, educandoli ad esprimere la loro passione attraverso un tifo genuino e sano;
c) sostenere l’attività sportiva del Club, finanziandolo nei modi e nei termini stabiliti di volta in volta dal Consiglio Direttivo e destinando allo stesso almeno l’80% (ottanta per cento) delle quote associative e comunque delle sue entrate;
d) acquisire quote del Club ed incidere, anche tramite propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, nelle decisioni dello stesso;
e) organizzare manifestazioni ed eventi in occasione dl appuntamenti sportivi del Club;
f) collaborare con il Club, le istituzioni e altre Associazioni su ogni aspetto legato al tifo;
g) organizzare raccolta di fondi per finanziare le proprie attività;
h) svolgere ogni altra attività utile al perseguimento degli scopi sociali.
L’Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché dalla elettività e temporaneità delle cariche associative.
ART. 3 – DURATA
La durata dell’Associazione é illimitata; la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli Associati.
ART. 4 – ASSOCIATI
Possono far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche che hanno interesse al raggiungimento degli scopi dell’Associazione. La qualifica di socio si acquista, dopo la presentazione di domanda scritta, con il versamento della quota associativa annuale. In tale domanda il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale, ad osservare le decisioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. La domanda per l’aspirante socio minorenne deve essere presentata da almeno un esercente la potestà parentale che sia già associato o contestualmente si associ pure lui, il quale risponde verso l’Associazione per tutte Ie obbligazioni connesse aIla qualità di socio.
ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Il socio ha diritto di:
partecipare a tutte le attività della Associazione;
votare nelle sedi a ciò deputate, anche per la elezione degli organi della Associazione; il socio minore di età esprime il proprio voto tramite un esercente la potestà parentale;
ricoprire, se maggiorenne, cariche negli organi della Associazione; gli esercenti la potestà parentale sui soci minorenni non possono essere eletti, se non sono anche essi soci.
I soci sono tenuti:
all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
al pagamento della quota associativa annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione del programma delle attività.
ART. 6 – DECADENZA DEI SOCI
La qualità di socio cessa, oltre che in caso di morte:
per recesso, con decorrenza dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la relativa comunicazione;
in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale entro il 30 settembre, con decorrenza immediata scaduto tale termine;
per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo quando il socio:
non ottempera alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell’Associazione;
ha tenuto condotte, dentro e fuori l’Associazione, che danneggiano I’immagine del Club o che comunque sono di ostacolo al buon andamento dell‘attività dell’Associazione.
Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate al destinatario tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, con restituzione della quota versata. Il provvedimento di esclusione può essere impugnato per iscritto dinanzi al Collegio dei Probiviri; l’impugnazione non sospende il provvedimento.
ART. 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono:
a) la Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) Il Vice Presidente;
e) Il Collegio dei Probiviri;
f) il Revisore dei Conti.
ART. 8 – FUNZIONAMENTO DELL’ASSAMBLEA
L’Assemblea è l’organo sovrano della Associazione e rappresenta l’universalità degli associati. Le sue deliberazioni obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. L’Assemblea deve essere convocata presso la sede dell’Associazione o in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, comunque sempre nel territorio provinciale, ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da socio designato dall’Assemblea stessa su proposta del Consiglio Direttivo. Il Segretaria dell’Assemblea viene nominato dalla stessa su proposta del Presidente e procede alla redazione del verbale in forma sintetica. II Presidente dell’Assemblea dirige la discussione e stabilisce modalità e ordine delle votazioni. Il Consiglio Direttivo, prima dell’inizio della Assemblea, effettua la verifica dei poteri del partecipanti. Il verbale dell’Assemblea, firmato dal Presidente della stessa e dal Segretarlo, viene messo a disposizione di tutti gli associati presso la sede sociale.
ART. 9 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE
Ogni socio, se delegato per iscritto, può rappresentare in assemblea altri associati, nel numero massimo di dieci.
ART. 10 – ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. La convocazione deve avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata, mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e sulla pagina dl Facebook indicante gli argomenti all’ordine del giorno. L’Assemblea è convocata dal Presidente, in qualsiasi momento, su richiesta del Consiglio Direttivo o su domanda motivata sottoscritta da almeno un ventesimo dei soci.
L’assemblea ordinaria:
approva il rendiconto economico e patrimoniale nonché il preventivo annuale;
elegge gli organi sociali;
approva il programma delle attività sociali presentato dal Consiglio 3Direttivo;
approva i regolamenti disciplinanti lo svolgimento dell‘attività dell’Associazione.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati. In raso di mancato raggiungimento di detto quorum, trascorsa un’ora dalla data fissata I’Assemblea si costituirà in seconda convocazione e qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere sia in prima che in seconda convocazione avverranno a maggioranza del presenti.
ART. 11 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L‘Assemblea straordinaria è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente almeno quindici giorni prima della data fissata, mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e sulla pagina di Facebook indicante gli argomenti all’ordine del giorno. L’Assemblea straordinaria delibera su:
modifiche dello statuto sociale; in tal caso, l’Assemblea é validamente costituita in prima convocazione con la presenza dl tre quarti dei soci; in caso dl mancato raggiungimento di detto quorum, trascorsa un’ora dalla data fissata l’Assemblea si costituirà in seconda convocazione se sarà presente almeno la metà degli associati; le delibere sia in prima che in seconda convocazione avverranno a maggioranza dei presenti;
scioglimento della Associazione, modalità della liquidazione e devoluzione del patrimonio; in tal caso, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati
ART. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione é amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 6 (sei) e un massimo di 11= (undici) membri, compreso il Presidente della Associazione, eletto dall’Assemblea ordinaria tra gli associati; fino a 50= (cinquanta) associati il Consiglio Direttivo sarà composto da 6= (sei) membri, dopodiché il numero dei componenti del Consiglio Direttivo aumenterà di un membro ogni 50=(cinquanta) associati in più, fino ad un massimo di 11= (undici) membri. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di un anno ed i membri sono rieleggibili. AI Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni e compiti:
gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;
predisposizione del programma delle attività sociali da sottoporre alla Assemblea;
nomina, al suo Interno, del Vice Presidente dell’Associazione;
verifica, in occasione delle assemblee, degli aventi diritto al voto;
esclusione degli associati;
redazione del rendiconto economico e patrimoniale nonché del preventivo annuale;
predisposizione dl regolamenti disciplinanti lo svolgimento dell’attività dell’Associazione da sottoporre alla Assemblea;
fissare la quota associativa annuale, differenziata per le seguenti fasce d’età: sino al compimento del sesto anno d’età, dal sesto al compimento del venticinquesimo anno d’età, oltre il compimento del venticinquesimo anno d’età, con la prospettiva dl favorire la partecipazione del più giovani;
stabilire la maggior percentuale, oltre aì minimo previsto dall’articolo 2 del presente statuto, delle quote associative e comunque delle entrate da destinare al Club.
La carica di Consigliere, come quella dl Presidente, non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate entro i limiti preventivamente stabiliti dai Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri, a mezzo e-mail contenente l’ordine dei giorno con gli argomenti da trattare spedita almeno otto giorni prima della data fissata. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza di tali formalità, qualora siano presenti tutti i suoi membri. II Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio Direttivo designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo è validamente e costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente del Direttivo. In caso di morte o dimissioni di un consigliere nel corso del mandato, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione con uno dei soci per cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decadrà e dovrà essere rieletto dall’Assemblea. II Presidente ed i consiglieri decaduti rimarranno in carica sino alla nuova elezione e non potranno svolgere attività di gestione straordinaria
ART. 13 – PRESIDENTE
Il Presidente, eletto direttamente dall’Assemblea, ha la rappresentanza legale della Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea, provvedendo a quanto necessario per l’osservanza dello Statuto. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; Ie sue deliberazioni cosi adottate dovranno tuttavia essere sottoposte alla ratifica di quest’ultimo nella sua prima riunione. In caso di mancata ratifica, il Presidente risponderà personalmente delle obbligazioni assunte a nome e per conto dell’Associazione. Il Presidente rimane in carico un anno e può essere rieletto. In caso di assenza o impedimento il Vice Presidente svolge le mansioni del Presidente.
ART. 14 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall’Assemblea dei soci, rimane in carica per tre anni e si compone di tre membri, che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio. La carica dì proboviro non prevede alcun compenso. Qualsiasi socio di età superiore a 40= (quaranta) anni o con un’anzianità di associazione di almeno 5= (cinque) anni può candidarsi per la carica di proboviro, purché non ricopra altre cariche sociali né intenda candidarsi ad esse. Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde solo all’Assemblea dei soci; controlla il rispetto delle norme statutarie da parte dei soci e degli altri organi sociali, trasmettendo segnalazioni al Consiglio Direttivo per l’adozione dei conseguenti provvedimenti. Decide inappellabilmente secondo equità, in via irrituale senza formalità di procedura, le controversie che dovessero sorgere tra soci ovvero tra soci ed organi sociali con riguardo alle attività sociali (escluse quelle che per legge spettano ad altre autorità giudicanti) nonché Ie impugnazioni dei provvedimenti di esclusione di cui all’articolo 6 del presente Statuto.
ART. 15 – REVISORE DEI CONTI
L’Organo di Controllo è costituito dal Revisore dei Conti. Il Revisore dei conti dura in carica tre esercizi sociali. È nominato dall’Assemblea degli associati e può essere rieletto; non ha diritto a compenso, salvo il rimborso delle spese previa verifica del Consiglio Direttivo. Il Revisore dei Conti deve essere nominato tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Contabili. All‘organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare, vigila affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell’Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo. L’Organo di Controllo, qualora Io ritenga opportuno, può chiedere al Presidente la convocazione dell’Assemblea. L‘Organo di Controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative o su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, conservato presso la sede sociale.
ART. 16 – IL PATRIMONIO
L’associazione trae Ie risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività: dalle quote annuali dei soci, da eventuali quote supplementari dei soci, da eventuali contributi volontari dei soci o di terzi, da donazioni, lasciti testamentari e legati, da entrate derivanti da eventuali attività marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali al raggiungimento delle finalità associative, da entrate derivanti dall’organizzazione di manifestazioni e da iniziative di raccolta di fondi, da ogni altra entrata e acquisizione che concorra al raggiungimento degli scopi sociali. Nel caso di raccolta pubblica di fondi, il Consiglio Direttivo dovrà redigere entro 4= (quattro) mesi apposito rendiconto da cui risultino le finalità, Ie spese sostenute e le entrate nel rispetto della Legge.
ART. 17 – ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale va dal 1° giugno al 31 maggio di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e patrimoniale nonché del preventivo per l’esercizio seguente, che dovranno essere approvati dall’Assemblea da convocarsi entro 30= (trenta) giorni dal 31 maggio. II rendiconto ed il preventivo verranno depositati presso la sede dell’Associazione nei dieci giorni che precedono l’Assemblea ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi o riserve durante la vita dell’Associazione.
ART. 18 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui al l’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, numero 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge. Firmato: Alfredo BARLUCCHI – Guido GUIDARINI – Alessandro LAMI – Bruno MONACO – Luca GENTILI – Pierluigi SALVINI – Pierluigi PUCCETTI – Piero FRANCESCHINI – Antonio CIATTI – Stefano CAMBIAGGI (Notaio).